MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE
GENERALE
Ufficio
di vigilanza sulla gestione amministrativo contabile
delle Istituzioni Scolastiche e degli Enti
Strumentali
Prot. AOOUSPOR Reg.uff. n. 5341 / Uff. Vig. Oristano, 15 maggio 2009
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
della Regione Sardegna
LORO SEDI
e, p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale
per
Ufficio Bilancio
CAGLIARI
OGGETTO: Art. 24 del D.I. n.44/2001 – Inventario dei beni mobili delle Istituzioni Scolastiche. Chiarimenti relativi a problematiche segnalate.
Lo scrivente Ufficio è venuto a conoscenza che in alcune Istituzioni scolastiche viene applicato l’art. 17, comma 1, del D.P.R. n.254 del 04.09.2002, che prevede “ l’obbligo di iscrizione nell’inventario dei soli beni mobili che non hanno carattere di beni di consumo e aventi un valore superiore a cinquecento euro IVA compresa “.
In merito si fa presente che detto Decreto concerne solo le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato e che le istruzioni di cui alla circolare MEF n. 42/2004 in materia di rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato non si applicano alle Istituzioni scolastiche.
In tal senso vedasi la circolare MEF n.39/2005 che, alla F.A.Q. n.1, chiarisce che le Istituzioni scolastiche sono dotate di autonomia amministrativa e contabile e, come tali, sono escluse dall’ambito applicativo delle disposizioni emanate con il D.P.R. 254/2002.
Di conseguenza le istituzioni scolastiche dovranno applicare le istruzioni di cui all’art. 24 del D.I. n.44/2001 e inventariare i beni mobili anche di valore inferiore a cinquecento euro IVA compresa, non prevedendo detto articolo alcun limite.
f.to IL COORDINATORE
Vincenzo Tortorella